AI Act: il 2 agosto cambia il rapporto tra intelligenza artificiale e cittadini. Dai chatbot e deepfake ai testi di interesse pubblico diventano applicabili gli obblighi di trasparenza previsti dal regolamento europeo

Slittano al 2027 e al 2028 molte regole sui sistemi ad alto rischio

Luglio 30, 2026 - 13:31
Aggiornato: 16 Giorni Fa
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AI Act: il 2 agosto cambia il rapporto tra intelligenza artificiale e cittadini. Dai chatbot e deepfake ai testi di interesse pubblico diventano applicabili gli obblighi di trasparenza previsti dal regolamento europeo

Dal 2 agosto 2026 l’intelligenza artificiale in Europa dovrà diventare più riconoscibile.

In alcuni ambiti particolarmente delicati non sarà più accettabile lasciare le persone nell’incertezza: chi interagisce con un sistema di intelligenza artificiale dovrà poterlo sapere. I contenuti dovranno essere tecnicamente identificabili, i deepfake dovranno essere dichiarati e l’impiego dell’AI per produrre testi destinati a informare il pubblico dovrà rispettare condizioni precise.

Il 2 agosto 2026 rappresenta quindi uno dei passaggi più rilevanti nel percorso applicativo dell’AI Act, il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale entrato formalmente in vigore il 1° agosto 2024. 

Viene applicato attraverso un calendario progressivo: 

  • dal 2 febbraio 2025 sono operative le disposizioni sulle pratiche vietate e sulla conoscenza e consapevolezza dell’intelligenza artificiale. 

  • dal 2 agosto 2025 sono diventate applicabili le regole di governance e gli obblighi relativi ai modelli di intelligenza artificiale per finalità generali, i cosiddetti general-purpose AI models

  • dal 2 agosto 2026 si applica la parte principale del regolamento, con alcune rilevanti eccezioni.

La trasparenza non è una formalità

La novità più immediatamente percepibile riguarda l’articolo 50 dell’AI Act, dedicato agli obblighi di trasparenza per determinati sistemi di intelligenza artificiale.

Dal 2 agosto, i fornitori di sistemi progettati per interagire direttamente con le persone dovranno fare in modo che gli utenti siano informati del fatto che stanno dialogando con un’intelligenza artificiale, salvo che ciò risulti già evidente a una persona ragionevolmente informata e attenta.

Il principio è semplice: un chatbot non deve presentarsi come un essere umano. Un assistente virtuale che risponde a un cittadino, a un cliente, a uno studente o a un paziente non può sfruttare l’ambiguità sulla propria natura per ottenere una fiducia che l’utente non avrebbe concesso consapevolmente.

La trasparenza in questo contesto non è un’informazione accessoria, modifica il modo in cui interpretiamo una risposta. Sapere che una frase è stata prodotta da un sistema probabilistico e non da una persona che conosce direttamente il nostro caso, incide sulla fiducia che attribuiamo a quella frase, sulla necessità di verificarla e sulle decisioni che prendiamo.

I fornitori di sistemi che generano o manipolano immagini, audio, video o testi dovranno inoltre integrare negli output marcature leggibili dalle macchine, in modo che il contenuto artificiale possa essere rilevato come tale. L’obiettivo è costruire un’infrastruttura tecnica che consenta a piattaforme, autorità, ricercatori e strumenti di verifica di riconoscere i contenuti sintetici.

È una distinzione fondamentale: la semplice scritta «generato con AI» può essere rimossa con facilità; una marcatura tecnica incorporata nel contenuto può invece contribuire a ricostruirne la provenienza, anche quando viene copiato, condiviso o ripubblicato.

La tecnologia, naturalmente, non offre garanzie assolute, le marcature possono deteriorarsi, essere eliminate o risultare incompatibili tra sistemi diversi. Il regolamento stabilisce un principio giuridico e industriale preciso: chi produce strumenti capaci di generare contenuti sintetici deve contribuire alla loro riconoscibilità, non può trasferire interamente il problema sui cittadini.

Deepfake: dichiarare ciò che non è reale

Dal 2 agosto diventano applicabili anche gli obblighi relativi ai deepfake, ossia contenuti audio, video o immagini generati o manipolati dall’intelligenza artificiale che assomigliano a persone, oggetti, luoghi o avvenimenti reali e che possono apparire falsamente autentici.

Chi utilizza un sistema di AI per creare o diffondere un deepfake dovrà dichiarare che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente.

L’obbligo assume un significato particolare in un ambiente informativo nel quale la qualità delle immagini sintetiche è ormai sufficiente a ingannare una parte significativa del pubblico. Non parliamo soltanto di falsi video politici, i deepfake possono essere utilizzati per frodi economiche, estorsioni, impersonificazioni, manipolazioni reputazionali, disinformazione, pornografia non consensuale e falsificazione di testimonianze.

L’AI Omnibus, entrato in vigore il 27 luglio 2026, ha inoltre introdotto il divieto dei sistemi destinati a generare, senza consenso, contenuti sessualmente espliciti o intimi e materiale relativo ad abusi sessuali sui minori.

La norma non eliminerà il fenomeno, nessuna legge da sola può impedire che strumenti illegali vengano sviluppati o distribuiti fuori dai circuiti ufficiali, ma consente di stabilire responsabilità, poteri di intervento e sanzioni. Soprattutto, afferma che l’innovazione non può essere considerata neutrale quando trasforma il corpo, la voce o l’identità di una persona in materiale manipolabile senza consenso.

Informazione e testi di interesse pubblico

Uno dei passaggi più delicati riguarda i testi generati o manipolati dall’intelligenza artificiale e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse generale.

L’AI Act prevede che l’uso dell’intelligenza artificiale per produrre o modificare questi contenuti debba essere dichiarato, salvo che il testo sia stato sottoposto a una revisione umana o a un controllo editoriale e che una persona fisica o giuridica assuma la responsabilità editoriale della pubblicazione.

È un punto che riguarda direttamente il giornalismo, la comunicazione istituzionale, l’editoria, le piattaforme informative e le organizzazioni che pubblicano contenuti destinati a incidere sul dibattito pubblico.

La norma riconosce una differenza essenziale tra due situazioni: 

  • La prima è la pubblicazione automatica o sostanzialmente automatica di contenuti prodotti dall’AI senza un effettivo vaglio umano. In questo caso, il pubblico deve essere informato.

  • La seconda è l’utilizzo dell’intelligenza artificiale all’interno di un processo editoriale nel quale una persona controlla il testo, verifica i fatti, corregge gli errori, decide cosa pubblicare e se ne assume la responsabilità. In questo caso non opera automaticamente l’obbligo di etichettare il contenuto come generato dall’AI.

È una distinzione ragionevole, perché contribuisce a comprendere chi risponde di quella frase. Un correttore ortografico, un sistema di trascrizione, un motore di traduzione o uno strumento utilizzato per riordinare appunti non possono essere equiparati a una redazione automatica che pubblica notizie senza verifica. Al tempo stesso, non basta che un essere umano prema il tasto «pubblica» per poter parlare di controllo editoriale.

La supervisione umana deve essere reale, competente e documentabile. Deve includere la verifica delle fonti, il controllo delle affermazioni, la valutazione del contesto, la tutela delle persone coinvolte e l’assunzione di responsabilità.

L’AI Act su questo punto ci ricorda qualcosa che il giornalismo dovrebbe sapere da sempre: l’autorevolezza non dipende soltanto da chi scrive, ma da chi controlla, decide e risponde del contenuto pubblicato.

Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica

Un altro obbligo riguarda i sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica.

Chi utilizza questi sistemi dovrà informare le persone esposte al loro funzionamento. Si tratta di tecnologie particolarmente controverse, alcuni sistemi pretendono di dedurre emozioni, intenzioni, livelli di attenzione o stati psicologici attraverso l’analisi del volto, della voce, dei movimenti o di altri segnali biometrici.

Oltre al problema di privacy, vi è la pretesa epistemologica di trasformare comportamenti complessi in indicatori misurabili e di utilizzare tali indicatori per valutare una persona.

Un volto teso non dimostra necessariamente paura. Uno sguardo distolto non dimostra disattenzione. Una variazione della voce non consente di dedurre con certezza una menzogna. Cultura, disabilità, neurodivergenze, condizioni fisiche e contesto possono modificare profondamente i segnali osservati.

Informare le persone è quindi il requisito minimo, non rende automaticamente legittimo ogni utilizzo, che resta soggetto anche alle norme sulla protezione dei dati, sul lavoro, sulla non discriminazione e sui diritti fondamentali.

Che cosa non parte il 2 agosto

Il punto più complesso, e forse più politicamente rilevante, è ciò che il 2 agosto 2026 non entrerà ancora pienamente in applicazione.

L’AI Act ha costruito la propria architettura intorno al concetto di rischio. Gli impieghi considerati ad alto rischio comprendono sistemi utilizzati, a determinate condizioni, in settori come occupazione, istruzione, accesso a servizi essenziali, infrastrutture critiche, giustizia, migrazione, sicurezza e dispositivi regolamentati.

Per questi sistemi il regolamento prevede obblighi più stringenti: gestione dei rischi, qualità dei dati, documentazione tecnica, registrazione delle attività, supervisione umana, accuratezza, robustezza, sicurezza informatica, valutazioni di conformità e monitoraggio successivo alla commercializzazione.

In origine, una parte consistente di questi obblighi avrebbe dovuto diventare applicabile nel 2026. L’AI Omnibus, approvato nell’ambito del programma europeo di semplificazione normativa ed entrato in vigore il 27 luglio, ha però modificato il calendario.

Le regole per i sistemi ad alto rischio elencati nellAllegato III saranno applicabili dal 2 dicembre 2027. Quelle relative ai sistemi di AI incorporati in prodotti regolamentati dall’Allegato I, come determinati dispositivi medici, macchinari, giocattoli e ascensori, si applicheranno dal 2 agosto 2028.

La motivazione è nota: mancano ancora alcuni standard armonizzati, specifiche tecniche e strumenti necessari per consentire alle imprese di dimostrare la conformità in modo uniforme. Applicare obblighi complessi senza aver completato l’infrastruttura tecnica avrebbe potuto produrre incertezza giuridica, costi elevati e interpretazioni divergenti tra gli Stati membri.

Il rinvio solleva anche una domanda politica: quanto tempo può trascorrere tra il riconoscimento di un rischio e l’applicazione delle tutele necessarie?

Gli algoritmi utilizzati per selezionare candidati, valutare studenti, determinare l’accesso a servizi, supportare diagnosi, classificare persone o influenzare decisioni amministrative non resteranno sospesi fino al 2027 o al 2028, continueranno a essere sviluppati e utilizzati.

Il rinvio degli obblighi specifici dell’AI Act non crea un vuoto assoluto: continuano ad applicarsi il Regolamento generale sulla protezione dei dati, le norme antidiscriminatorie, la legislazione sul lavoro, la tutela dei consumatori, la sicurezza dei prodotti e le responsabilità previste dagli ordinamenti nazionali.

Tuttavia, viene posticipata proprio quella disciplina organica che dovrebbe rendere i controlli sull’intelligenza artificiale più prevedibili e uniformi.

L’Europa ha scelto una regolazione a due velocità: immediata sulla trasparenza dei contenuti e delle interazioni; più lenta sui sistemi che possono incidere concretamente su diritti, opportunità e condizioni di vita. È una scelta comprensibile dal punto di vista industriale, che dovrà essere attentamente sorvegliata dal punto di vista sociale.

Le regole per i modelli di uso generale

Gli obblighi per i fornitori di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali, come i grandi modelli linguistici utilizzati alla base di numerosi servizi, si applicano già dal 2 agosto 2025.

I fornitori devono predisporre documentazione tecnica, fornire informazioni agli sviluppatori che integrano i modelli nei propri sistemi, adottare politiche per rispettare il diritto d’autore europeo e pubblicare una sintesi sufficientemente dettagliata dei contenuti utilizzati per l’addestramento.

Per i modelli classificati come portatori di rischio sistemico sono previsti obblighi ulteriori, tra cui valutazione e mitigazione dei rischi, test, segnalazione degli incidenti e misure di cybersicurezza.

Dal 2 agosto 2026 diventano operative le competenze sanzionatorie della Commissione europea nei confronti dei fornitori di questi modelli.

Nei primi dodici mesi l’AI Office ha privilegiato il confronto tecnico e l’accompagnamento alla conformità. Ora si entra nella fase in cui gli obblighi potranno essere verificati e, in caso di inosservanza, sanzionati.

I modelli immessi sul mercato prima del 2 agosto 2025 dispongono comunque di un periodo transitorio fino al 2 agosto 2027 per adeguarsi.

Le sanzioni

Le violazioni degli obblighi di trasparenza possono comportare sanzioni amministrative fino a 15 milioni di euro oppure, per le imprese, fino al 3 per cento del fatturato mondiale annuo complessivo dell’esercizio precedente, se superiore. Per le istituzioni e gli organismi dell’Unione europea sono previste sanzioni fino a 750 mila euro.

Gli importi non devono far pensare che ogni errore produrrà automaticamente la sanzione massima. Le autorità dovranno valutare natura, gravità, durata, intenzionalità, misure correttive, dimensioni dell’organizzazione e altre circostanze rilevanti. Il messaggio è netto: la trasparenza sull’intelligenza artificiale non è una raccomandazione etica, è un obbligo giuridico.

La vigilanza sarà affidata principalmente alle autorità nazionali di sorveglianza del mercato. L’AI Office europeo eserciterà competenze dirette sui modelli di intelligenza artificiale per finalità generali e su alcuni sistemi collegati a grandi piattaforme e motori di ricerca. Il Garante europeo della protezione dei dati interverrà nei confronti delle istituzioni dell’Unione.

Il successo dell’AI Act dipenderà quindi anche dalla capacità degli Stati membri di attribuire alle autorità risorse, competenze tecniche e indipendenza. Una legge sofisticata, senza organismi in grado di comprenderne e verificarne l’applicazione rischia di rimanere una cornice.

Che cosa devono fare imprese, enti pubblici e organizzazioni

Il 2 agosto non riguarda soltanto le grandi aziende tecnologiche.Ogni organizzazione dovrebbe sapere quali strumenti di AI utilizza, da chi sono forniti, con quali dati operano e in quali processi vengono impiegati.

Serve una vera mappatura dei sistemi: chatbot, assistenti per il personale, generatori di testi e immagini, sistemi di trascrizione, software di selezione, strumenti di analisi biometrica, motori di raccomandazione, applicazioni inserite nei servizi al pubblico.

Occorre distinguere tra chi sviluppa un sistema, chi lo mette sul mercato, chi lo modifica e chi lo utilizza professionalmente. Nell’AI Act la posizione giuridica cambia in base al ruolo esercitato nella filiera.

Le organizzazioni dovranno inoltre aggiornare informative, interfacce, procedure editoriali, contratti con i fornitori e sistemi di controllo. Dovranno stabilire chi autorizza l’uso dell’AI, chi verifica gli output, chi gestisce gli incidenti e chi risponde alle richieste delle autorità.

Non basta acquistare una licenza software e presumere che tutta la conformità ricada sul fornitore. Chi utilizza professionalmente un sistema può avere obblighi propri, soprattutto quando lo impiega per comunicare con il pubblico, generare contenuti o analizzare persone.

Anche la formazione resta essenziale. L’obbligo europeo di promuovere competenze adeguate sull’intelligenza artificiale è applicabile dal febbraio 2025 e le autorità nazionali ne inizieranno la supervisione dal 2 agosto 2026. L’AI Omnibus ne ha semplificato la formulazione, rafforzando il ruolo di Commissione e Stati membri nella promozione dell’alfabetizzazione, ma non ha eliminato la necessità che chi usa questi strumenti comprenda opportunità, limiti e rischi.

Il Codice di condotta è volontario, la legge no

Per aiutare imprese e organizzazioni ad applicare gli obblighi di trasparenza, la Commissione europea ha pubblicato linee guida e un Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’AI.

L’adesione al Codice è volontaria, non firmarlo non costituisce di per sé una violazione, ma chi decide di non aderire deve essere comunque in grado di dimostrare, attraverso mezzi alternativi equivalenti, di rispettare gli obblighi di marcatura e dichiarazione previsti dall’articolo 50.

È un meccanismo tipico della regolazione europea: la legge stabilisce il risultato da raggiungere; strumenti volontari, standard e codici indicano percorsi concreti per dimostrare la conformità.

È prevista una limitata fase transitoria per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, esclusivamente con riferimento all’obbligo tecnico di marcatura e rilevazione dei contenuti sintetici. Per questi sistemi l’adeguamento può avvenire entro il 2 dicembre 2026. I contenuti prodotti prima del 2 agosto non devono invece essere etichettati retroattivamente.

Sapere quando parla una macchina

L’aspetto più importante dell’AI Act è il diritto delle persone a conoscere la natura dell’interazione che stanno vivendo. Sapere se stiamo parlando con una persona o con un sistema automatico, se una voce è autentica o sintetica, se un’immagine documenta un fatto o simula qualcosa che non è mai accaduto, se un testo destinato a orientarci è stato verificato da qualcuno che se ne assume la responsabilità.

La trasparenza non risolve tutti i problemi dell’intelligenza artificiale. Un contenuto falso non diventa innocuo solo perché accompagnato da un’etichetta, un algoritmo discriminatorio non diventa corretto perché la sua presenza è dichiarata, un chatbot può continuare a fornire una risposta sbagliata anche dopo aver avvertito l’utente della propria natura, ma senza trasparenza non esiste neppure la possibilità di esercitare un giudizio consapevole.

L’Europa ha deciso che il progresso tecnologico non può fondarsi sull’invisibilità delle macchine. Adesso deve dimostrare di saper rendere effettivo questo principio, senza trasformare la semplificazione in deregolamentazione e senza lasciare alle sole persone il peso di difendersi da sistemi sempre più potenti.

La domanda decisiva sull’intelligenza artificiale resta ancora la stessa: sapremo riconoscerla, governarla e attribuire una responsabilità umana alle conseguenze delle sue decisioni? 


Key points

  • Dal 2 agosto 2026 diventa applicabile una parte centrale dell’AI Act, ma non l’intero sistema di obblighi previsto dal regolamento europeo.

  • I cittadini dovranno essere informati quando interagiscono con determinati sistemi di intelligenza artificiale, come chatbot e assistenti virtuali.

  • I contenuti audio, video, immagini e testi generati o manipolati dall’AI dovranno essere resi tecnicamente riconoscibili, attraverso marcature leggibili dalle macchine.

  • I deepfake dovranno essere dichiarati come contenuti generati o modificati artificialmente.

  • Per i testi destinati a informare il pubblico su questioni di interesse generale, l’obbligo di dichiarazione non si applica quando esistono un effettivo controllo umano o editoriale e un soggetto che assume la responsabilità della pubblicazione.

  • Chi utilizza sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica dovrà informare le persone sottoposte al loro funzionamento.

  • Dal 2 agosto 2026 la Commissione europea potrà esercitare pienamente i propri poteri di controllo e sanzione nei confronti dei fornitori di modelli di AI per finalità generali.

  • Le violazioni degli obblighi di trasparenza possono comportare sanzioni fino a 15 milioni di euro o, per le imprese, fino al 3 per cento del fatturato mondiale annuo.

  • Molti obblighi previsti per i sistemi di AI considerati ad alto rischio non entreranno ancora pienamente in applicazione e seguiranno un calendario differenziato.

  • Imprese, pubbliche amministrazioni, università, redazioni e organizzazioni dovranno mappare gli strumenti di AI utilizzati, aggiornare informative e procedure e stabilire con chiarezza chi controlla gli output e chi ne assume la responsabilità.

  • L’AI Act non impone di dichiarare qualsiasi utilizzo dell’intelligenza artificiale: distingue tra semplice supporto tecnologico e produzione automatizzata priva di una reale supervisione umana.

  • Il principio centrale è il diritto delle persone a sapere quando stanno interagendo con una macchina o quando un contenuto è stato prodotto o alterato artificialmente.


Per approfondire

  • Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale – AI Act
    Il testo integrale del Regolamento (UE) 2024/1689, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Contiene l’intera disciplina europea sull’intelligenza artificiale, compresi gli obblighi di trasparenza, le regole sui sistemi ad alto rischio, la governance e le sanzioni.
    EUR-Lex:
    https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/ita

  • Articolo 50 – Obblighi di trasparenza
    La disposizione disciplina i sistemi che interagiscono direttamente con le persone, la marcatura dei contenuti generati o manipolati dall’AI, il riconoscimento delle emozioni, la categorizzazione biometrica, i deepfake e i testi destinati a informare il pubblico su questioni di interesse generale.
    AI Act Service Desk della Commissione europea:
    https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/article-50

  • Il quadro normativo europeo sull’intelligenza artificiale
    La pagina generale della Commissione europea illustra la struttura dell’AI Act, la classificazione dei sistemi in base al rischio e le principali scadenze applicative.
    Commissione europea – Shaping Europe’s Digital Future:
    https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai

  • Calendario di applicazione dell’AI Act
    La cronologia ufficiale permette di verificare quali disposizioni sono già applicabili e quali diventano operative nelle diverse fasi, comprese le regole sulla trasparenza previste dal 2 agosto 2026.
    AI Act Service Desk:
    https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/timeline/timeline-implementation-eu-ai-act

  • Linee guida sugli obblighi di trasparenza
    Le indicazioni della Commissione europea chiariscono l’applicazione dell’articolo 50 per i fornitori e per i soggetti che utilizzano professionalmente sistemi di AI, con particolare riferimento a chatbot, contenuti sintetici, deepfake e testi di interesse pubblico.
    Commissione europea:
    https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/guidelines-transparency-ai-generated-content

  • Scheda sintetica sulle regole di trasparenza
    Una sintesi operativa degli obblighi applicabili dal 2 agosto 2026, comprese le regole per informare gli utenti, marcare i contenuti sintetici ed etichettare deepfake e determinate pubblicazioni generate dall’intelligenza artificiale.
    Commissione europea – Quick Facts:
    https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/quick-facts-transparency-rules-ai-systems

  • Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’AI
    Il Codice offre indicazioni volontarie per dimostrare la conformità agli obblighi di marcatura ed etichettatura previsti dall’articolo 50. L’adesione è volontaria, mentre gli obblighi stabiliti dal regolamento sono vincolanti.
    Commissione europea:
    https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-ai-generated-content

  • Icone europee per i contenuti generati dall’intelligenza artificiale
    La Commissione ha messo a disposizione un sistema di icone facoltative che editori, creatori e organizzazioni possono utilizzare per segnalare immagini, video, audio o testi prodotti o modificati attraverso sistemi generativi.
    Commissione europea:
    https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eu-icons-labelling-ai-generated-content

  • Regolamento di modifica e semplificazione dell’AI Act
    Il testo ufficiale del Regolamento (UE) 2026/1744, che modifica alcune disposizioni e scadenze del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale.
    EUR-Lex:
    https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj/ita

  • Obblighi per i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali
    L’articolo 53 stabilisce gli obblighi per i fornitori dei modelli di AI general-purpose, tra cui documentazione tecnica, informazioni per gli sviluppatori, politiche sul diritto d’autore e sintesi dei contenuti utilizzati per l’addestramento.
    AI Act Service Desk:
    https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/article-53

  • Codice di buone pratiche per i modelli di AI per finalità generali
    Il Codice riguarda i grandi modelli utilizzabili per una pluralità di scopi e approfondisce gli obblighi europei in materia di trasparenza, diritto d’autore, sicurezza e gestione dei rischi sistemici.
    Commissione europea:
    https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/contents-code-gpai

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Rossella Guido

Giornalista scientifica, Direttore responsabile di Italia 24. Comunicatrice con una solida esperienza nella divulgazione accademica e istituzionale. Dal 2025 è direttrice responsabile di "Italia 24", testata giornalistica digitale che coniuga scienza e attualità, promuovendo un’informazione autorevole e orientata alla comprensione critica del presente. Scrive regolarmente interviste e articoli per “Bnews”, testata giornalistica dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Nel corso della sua carriera ha intervistato figure di spicco come Randi Zuckerberg, Reshma Saujani e Federico Faggin affrontando temi quali l’Intelligenza Artificiale, il ruolo etico della tecnologia, l’educazione per il cambiamento sociale e la finanza sostenibile. È co-ideatrice di "Asclepio AI", un ecosistema che comprende clinica, ricerca e comunicazione, con l’obiettivo di costruire un dialogo concreto tra Intelligenza Artificiale, salute e società, facilitando la collaborazione tra strutture cliniche, centri di ricerca, università, aziende e territorio.

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